Europa 7

Bruxelles, 15/04/2008

Risposta di Neelie Kroes a nome della Commissione

La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-380/05 faceva seguito a una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 TCE, con cui il giudice nazionale del rinvio, il Consiglio di Stato italiano, poneva una serie di quesiti riguardo alla compatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che disciplina il settore della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri e, in particolare, del regime transitorio in favore delle reti esistenti.

Il Consiglio di Stato dovrà applicare l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia sui fatti della controversia in questione, che riguardano una richiesta di risarcimento del danno che la Centro Europa 7 sostiene di aver sofferto per il fatto che non le sono state assegnate, dai convenuti nella causa principale, le radiofrequenze terrestri in tecnica analogica necessarie per svolgere l'attività di diffusione di programmi radiotelevisivi.

Per quanto concerne la violazione delle direttive relative al nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica , la Commissione ha avviato nel luglio 2006 una procedura di infrazione contro l'Italia ai sensi dell'articolo 226 TCE, relativamente alla legislazione italiana che disciplina il passaggio dalla tecnica di trasmissione terrestre analogica a quella digitale . La Commissione ha portato avanti la procedura di infrazione notificando all'Italia, nel luglio 2007, un parere motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE.

Pertanto, occupandosi delle disposizioni nazionali sopra citate nel contesto della procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 TCE, la Commissione ha già intrapreso un'azione per porre termine alle violazioni e controllerà che la decisione della Corte di giustizia sia pienamente applicata dall'Italia.

 



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